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Detrazione del 75% per la rimozione di barriere architettoniche in ambienti pubblici e privati

La Legge di Bilancio 2023 ha prorogato al 31 dicembre 2025 il cosiddetto “bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche” (previsto dal c.d. “Decreto rilancio”) di cui possono beneficiare anche le attività commerciali, offrendo così la possibilità di poter continuare ad usufruire di una detrazione del 75% per rimuovere le barriere architettoniche in ambienti pubblici e privati.
In particolare, per i lavori effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, su edifici già esistenti, è prevista una detrazione Irpef, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. Il bonus è pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo variabile, da 30.000 a 50.000 euro, a seconda dell’edificio su cui sono eseguiti i lavori.
Si tratta di un sostegno per migliorare la mobilità delle persone soggette a particolari condizioni di disabilità.
Il bonus barriere architettoniche è valido per tutto l’anno 2023 fino al 31 dicembre 2025.

I beneficiari:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • associazioni tra professionisti;
  • soggetti che conseguono reddito d’impresa, siano essi persone fisiche, enti, società di persone o società di capitali.

Tali soggetti devono possedere o detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori.
Ne beneficiano gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale.

Limite di spesa


Il limite massimo annuo di spesa ammesso a detrazione è di:

  • 50.000 euro per tutti gli edifici unifamiliari o gli edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • 40.000 euro per il numero delle unità immobiliari nell’edificio per tutti quegli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 euro per il numero delle unità immobiliari dell’edificio per tutti gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Questo particolare sostegno è accessibile anche nel caso in cui vengano automatizzati degli impianti negli edifici, con l’obiettivo sempre di abbattere alcune barriere architettoniche. Sono incluse tutte le spese dei lavori correlati a queste operazioni.
Qualora gli interventi vengano effettuati all’interno di un condominio occorre l’approvazione dei lavori mediante il ricorso allo strumento della delibera condominiale, con votazione che sarà considerata favorevole nel caso in cui si raggiunga il consenso della maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresentano 1/3 del valore millesimale dell’edificio.


SPESE AMMISSIBILI

Per quanto riguarda gli interventi ammessi, il bonus spetta per:

  • ogni tipo d’intervento edilizio finalizzato a eliminare le barriere architettoniche;
  • gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
  • in caso di sostituzione degli impianti, le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Non sono agevolabili le opere, pur effettuate allo stesso scopo, riguardanti però immobili di nuova costruzione.

Esempi di spese agevolabili:

  • rampe inclinate;
  • ascensori;
  • piattaforme elevatrici;
  • interventi che consentono agli impianti di diventare pienamente accessibili;
  • adeguamento dei servizi igienici per consentire a tutti manovrabilità e utilizzo degli apparecchi;
  • lavori di sistemazione d’impianti elettrici e citofoni, che devono essere alla giusta altezza e ben visibili.

Per l’eliminazione delle barriere architettoniche è venuta meno la possibilità di richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito. Il decreto n. 11/2023 ha eliminato la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, salvo alcune eccezioni. E’ possibile optare ancora per la cessione del credito o lo sconto in fattura qualora in data anteriore al 17 febbraio 2023 (quindi se entro il 16 febbraio 2023 compreso):

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori.