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Obbligo di comunicazione del titolare effettivo entro l’11 dicembre 2023

Entro l’11 dicembre 2023 le imprese-persone giuridiche, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini ai trust devono comunicare i loro “titolari effettivi” agli uffici del Registro delle imprese delle Camere di commercio (come stabilito dal decreto interministeriale 11 marzo 2022 n. 55 e dal recente decreto MIMIT 29/09/2023).

Chi deve comunicare il titolare effettivo?

Sono soggette a tale obbligo:

  • Imprese con personalità giuridica: società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperative.
  • Persone giuridiche private: le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, iscritte o meno al R.E.A., che hanno acquisito la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture, le Regioni e le Province autonome.
  • Trust ed istituti giuridici affini: trust in possesso di codice fiscale, residenti in Italia o non residenti, ma con redditi prodotti in Italia, o enti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust.

Come si individua il titolare effettivo?

Nel caso di imprese con personalità giuridica, il titolare effettivo è la persona fisica che ha la proprietà diretta o indiretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale. Se tale condizione non è soddisfatta da alcun soggetto si considerano, nell’ordine, i seguenti requisiti:

  • controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  • controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
  • esistenza di vincoli contrattuali per esercitare un’influenza dominante sulla società;
  • possesso di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

Si segnala che un’impresa può avere anche più di un titolare effettivo.

Nel caso di persone giuridiche private il titolare effettivo è la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:

  • fondatore, se in vita;
  • beneficiario;
  • titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Anche in questo caso, una persona giuridica privata può avere anche più di un titolare effettivo

Nel caso di Trust ed istituti giuridici affini, il titolare effettivo è la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:

  • costituente;
  • fiduciario (tranne nei casi specifici previsti dalla normativa);
  • guardiano;
  • beneficiario;
  • soggetto che esercita il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Come comunicare il titolare effettivo?

La comunicazione deve essere presentata telematicamente al Registro Imprese attraverso lo strumento DIRE. L’istanza deve essere firmata digitalmente da un amministratore (non è consentito l’utilizzo della procura speciale), non prevede allegati, ed è soggetta al pagamento di diritti di segreteria.

Le sanzioni per omissioni
L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita sul piano amministrativo con la sanzione pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.

Confesercenti è a disposizione per il servizio di compilazione ed invio della pratica firmata per coloro che comunicheranno la volontà di aderire a questo servizio.

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