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CIN e CIR: facciamo chiarezza

Dal 31 dicembre è obbligatoria per tutte le strutture ricettive e appartamenti turistici l’esposizione del Codice Identificativo di riferimento (CIR), nel frattempo il governo ha introdotto il Codice Identificativo nazionale (CIN).

Abbiamo già approfondito in questo articolo la misura introdotta dalla Regione Emilia-Romagna per contrastare l’abusivismo degli affitti brevi: il Codice identificativo di riferimento (CIR).

Dopo varie deroghe, è stato confermato al 31 dicembre 2023 il termine a partire dal quale i Comuni sono tenuti ad iniziare i controlli sull’applicazione di questo Codice e ad applicare le relative sanzioni.

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN): uguale ma diverso

La legge  n. 191  15 dicembre 2023di conversione del D.L. 145/2023 (DL anticipi), tra le varie disposizioni, ha introdotto delle novità per le locazioni turistiche brevi (ovvero inferiori a 30 giorni): l’obbligo di richiedere ed esporre negli annunci online il Codice Identificativo Nazionale (CIN).

La nuova legge prevede che il Ministero del turismo mediante apposita procedura automatizzata, assegni il CIN

  • alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
  • alle locazioni brevi;
  • alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico ricettiva deve presentare in via telematica un’istanza che riporti, oltre ai dati catastali, l’attestazione dei requisiti di sicurezza degli impianti.

Nel caso in cui la struttura sia già dotata di uno specifico codice identificativo locale la ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici e dei dati sono assicurate, ai fini dell’inserimento nella banca dati nazionale, dall’Ente territorialmente competente che aveva attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi. Il nuovo codice sostituirà quindi a tutti gli effetti i vecchi codici regionali, come il CIR, e sarà inserito in una banca dati nazionale di prossima istituzione.

OBBLIGHI

A differenza del CIR, Il CIN dovrà essere esposto anche all’esterno dell’immobile. Rimane invariato l’obbligo di e indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato, anche da parte dei soggetti gestori dei portali telematici e dagli intermediari.

Sono previsti poi una serie di obblighi relativi alla sicurezza

  • per i soggetti che concedono in locazione unità immobiliari per finalità turistiche o in locazione breve,
  • per i titolari di strutture turistico ricettive,
  • per coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.

Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, gestite in forma imprenditoriale devono essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.

In ogni caso, tutte le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili accessibili a norma di legge.

Il soggetto che, direttamente o tramite intermediario, esercita l’attività di locazione per finalità turistiche o l’attività di locazione breve in forma imprenditoriale è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività. L’attività si presume svolta in forma imprenditoriale anche da chi destina alla locazione breve più di quattro immobili per ciascun periodo d’imposta.

SANZIONI

Rispetto al CIR, la normativa riguardante il CIN prevede sanzioni più severe. 

  • la mancanza del CIN espone ad una sanzione da 800 a 8.000 €;
  • mancata esposizione del CIN: da 500 a 5.000 €
  • mancanza dei requisiti di sicurezza: da 600 a 6.000 €;
  • esercizio dell’attività di locazione per finalità turistiche o di locazione breve in forma imprenditoriale in assenza della SCIA: da 2.000 a 10.000 euro.

Dopo la pubblicazione della legge, dovrà ora seguire quella dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN. A quel punto i soggetti interessati avranno 60 giorni di tempo per adeguarsi.

In conclusione, il Codice Identificativo Nazionale andrà a sostituire il Codice Identificativo di Riferimento introdotto dalla Regione Emilia-Romagna, introducendo regole e adempimenti simili ma con alcune innovazioni. Fino a quando, però, non verrà completata la banca dati nazionale e comunicato il CIN, è importante sottolineare che rimane vigente la normativa riguardante il CIR regionale e il relativo obbligo di esposizione.